• Generalità

    Superficie Totale: 49.035 km²
    Lingua ufficiale: Slovacco
    Capitale: Bratislava
    Forma di Governo: Repubblica parlamentare
    Popolazione: 5.389.180 ab.
    Valuta: Euro
    PIL: 119.628 milioni di $
    Ingresso UE: 1° Maggio 2004

    Ingresso nell'ONU: 19 Gennaio 1993

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Recupero crediti Slovacchia

Azioni stragiudiziali e giudiziali per il recupero dei vostri crediti

Invenium

Siamo leader nel settore del recupero crediti e ci avvaliamo di una rete di Studi Legali e di ben 115 uffici presenti in diverse nazioni del mondo. Tra i paesi coperti, lo staff di Invenium si occupa anche del recupero crediti in Slovacchia.

Siamo esperti professionisti a tua disposizione e abbiamo una importante e riconosciuta esperienza nel settore che ci consente di assicurare un'elevata percentuale di successo delle tue azioni intraprese!

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Recupero Crediti in Slovacchia

L'iter seguito per il recupero crediti in questo Paese comporta una complessa fase di ricerca delle informazioni utili alla valutazione della solvibilità del debitore.

L’ufficio legale provvederà ad inviare una diffida con messa in mora del debitore. Decorsi i termini di legge, il debitore viene interrogato sui motivi del ritardo del pagamento e solo su autorizzazione del creditore si procederà al recupero coattivo della somma.

Ecco i documenti che il creditore deve fornire: copia delle fatture scadute ed eventualmente copia dell'estratto conto del debitore; ordine di acquisto; lettere di vettura e bolle di consegna; documenti comprovanti precedenti solleciti; corrispondenza col debitore.

Cenni sul Decreto Ingiuntivo per i Paesi della Comunità Europea

Il regolamento n. 1896/2006, che è in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea, ha istituito un procedimento univoco per il recupero crediti nei confronti di debitori con sede in un altro paese comunitario.

Tale "Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento" consente oggi al creditore di rivolgersi ai tribunali del proprio Stato, evitando, in tal modo, il ricorso al procedimento europeo.

Nei 30 giorni dalla presentazione,avverrà l'emissione dell' ingiunzione di pagamento da parte del giudice. In caso di mancato accoglimento del ricorso, il creditore potrà presentare una nuova richiesta di ingiunzione nella forma del decreto europeo. Il creditore non ha possibilità di impugnare il provvedimento di rigetto del decreto ingiuntivo.

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