• Generalità

    Superficie Totale: 41.526 km²
    Lingua ufficiale:Olandese
    Capitale: Amsterdam
    Popolazione: 16.318.199 ab.
    Forma di Governo: Monarchia parlamentare
    Valuta: Euro
    PIL: 675.375 milioni di $

    Ingresso nell'ONU: 10 dicembre 1945 Festa Nazionale: 30 Aprile

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Recupero crediti Olanda

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L'azienda

Invenium nasce negli anni '90 ed è caratterizzata da una rete di Studi Legali (più di 115 uffici), presenti in diverse nazioni. Tra tutti i paesi coperti, il network di Invenium si occupa anche del recupero crediti in Olanda.

Invenium si avvale della collaborazione di competenti professionisti con una lunghissima esperienza nel settore e in grado di assicurare un'elevata percentuale di successo delle azioni intraprese, anche grazie al coinvolgimento di studi legali presenti in loco.

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Imposta sul valore aggiunto

Sono soggetti passivi Iva coloro che esercitano un’attività economica indipendente. L’imposta si applica su una base imponibile costituita dal corrispettivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi con le seguenti aliquote: ordinaria del 19%; ridotta del 6%, prevista per cessioni di specifici articoli (es. alimentari e farmaceutici); 0% per esportazioni e cessioni intracomunitarie.

Recupero crediti in Olanda

Il recupero dei crediti esteri segue la stessa logica di quello nazionale con la differenza, data la distanza, di una più complessa fase di ricerca delle informazioni utili alla valutazione della solvibilità del debitore.

Decorsi i termini di legge indicati nella diffida, solo su autorizzazione del creditore si procederà al recupero coattivo della somma.

I costi per i procedimenti legali sono a carico del debitore. Essi vengono calcolati sulla base di tabelle ufficiali dei singoli paesi. Il creditore deve fornire: copia delle fatture scadute ed eventualmente copia dell'estratto conto del debitore; ordine di acquisto; lettere di vettura e bolle di consegna; precedenti solleciti; corrispondenza col debitore.

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Decreto Ingiuntivo per i Paesi della Comunità Europea

Il regolamento n. 1896/2006, in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea, ha istituito un procedimento univoco a disposizione dei creditori per il recupero crediti nei confronti di debitori che hanno sede in un altro paese comunitario.

Tale regolamento ha istituito un "Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento" che permette al creditore di saltare il ricorso al procedimento europeo e di rivolgersi direttamente ai tribunali del proprio Stato.

Termitati i 30 giorni dalla presentazione, il Giudice emetterà ingiunzione di pagamento. In caso di mancato accoglimento del ricorso, il Giudice non emetterà ingiunzione, ma il creditore potrà presentare una nuova richiesta di ingiunzione nella forma del decreto europeo. Il creditore non ha possibilità di impugnare il provvedimento di rigetto del decreto ingiuntivo.

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