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Generalità
Superficie Totale: 70.273 km²
Lingue ufficiali: Inglese e Gaelico irlandese
Capitale: Dublino
Popolazione: 4.422.100 ab.
Forma di Governo: Repubblica parlamentare
Valuta: Euro
PIL: 188.112 milioni di $
Ingresso nell'ONU: 14 dicembre 1955 Festa Nazionale: 17 Marzo
INFORMAZIONI
Recupero crediti Irlanda
Azioni stragiudiziali e giudiziali per il recupero dei vostri crediti
Chi siamo
Invenium nasce negli anni '90 e si avvale di un importante network di Studi Legali con 115 uffici presenti in diverse nazioni. Tra tutti i paesi coperti, lo staff di Invenium si occupa anche del recupero crediti in Irlanda.
Lo staff di Invenium si avvale della collaborazione di competenti professionisti con una lunghissima esperienza nel settore e in grado di assicurare un'elevata percentuale di successo delle azioni intraprese, anche grazie al coinvolgimento di studi legali presenti in loco.
Richiedi INFORMAZIONIRecupero Crediti in Irlanda
Il recupero dei crediti esteri segue la stessa logica di quello nazionale con la differenza, data la distanza, di una più complessa fase di ricerca delle informazioni utili alla valutazione della solvibilità del debitore.
Successivamente, l'ufficio legale provvederà ad inviare una diffida con messa in mora del debitore. Decorsi i termini di legge su autorizzazione del creditore si procederà al recupero coattivo della somma.
I costi legali sono a carico del debitore e calcolati sulla base di tabelle ufficiali dei singoli paesi.
L'assegnazione del mandato avviene in maniera informale tramite lettera di incarico al nostro legale e al legale estero. Il creditore deve fornire: copia delle fatture scadute ed eventualmente copia dell'estratto conto del debitore; ordine di acquisto; lettere di vettura e bolle di consegna; documenti comprovanti precedenti solleciti; corrispondenza col debitore.
Decreto Ingiuntivo per i Paesi della Comunità Europea
Il regolamento n. 1896/2006 ha istituito un procedimento univoco a disposizione dei creditori per il recupero dei propri crediti nei confronti di debitori che hanno sede in un altro paese comunitario. Il regolamento ha istituito un "procedimento europeo di ingiunzione di pagamento" che consente al creditore di rivolgersi ai tribunali del proprio Stato.
Entro 30 giorni dalla presentazione del decreto ingiuntivo, il Giudice emetterà ingiunzione di pagamento. Se il debitore intende opporsi al decreto ingiuntivo, può farlo ed, in tal caso, si applicheranno le regole giuridiche dello Stato membro di origine.
L’ingiunto potrà proporre opposizione al giudice del proprio Stato, utilizzando apposito modulo allegato al regolamento, quindi troveranno applicazione le ordinarie norme di procedura civile.