• Generalità

    Superficie Totale: 130.395 km²
    Lingua ufficiale: Inghilterra
    Capitale: Londra
    Forma di Governo: Monarchia Costituzionale
    Popolazione: 50,1 milioni di ab.
    Valuta: Sterlina inglese
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Recupero crediti Inghilterra

Soluzioni personalizzate pensate ad hoc per te!

Chi siamo

Invenium è azienda leader nel settore recupero crediti e si avvale di una rete di Studi Legali con 115 uffici presenti in diverse nazioni. Tra tutti i paesi coperti, lo staff di Invenium si occupa anche del recupero crediti in Inghilterra.

La Società si avvale della collaborazione di competenti professionisti con una grandissima esperienza nel settore e in grado di assicurare un'elevata percentuale di successo delle azioni intraprese, anche grazie al coinvolgimento di studi legali presenti in loco.

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Recupero Crediti in Inghilterra

Il recupero dei crediti esteri segue la stessa logica di quello nazionale con la differenza, data la distanza, di una più complessa fase di ricerca delle informazioni utili alla valutazione della solvibilità del debitore.

In un secondo momento, l’ufficio legale provvederà ad inviare una diffida con messa in mora del debitore. Decorsi i termini di legge, il debitore viene contattato per verificare i motivi del ritardo nel pagamento e solo su autorizzazione del creditore si procederà al recupero coattivo della somma.

Il creditore deve fornire tutta la documentazione necessaria: copia delle fatture scadute ed eventualmente copia dell'estratto conto del debitore; ordine di acquisto; lettere di vettura e bolle di consegna; documenti comprovanti precedenti solleciti; corrispondenza col debitore.

Decreto Ingiuntivo per i Paesi della Comunità Europea

Il regolamento n. 1896/2006, in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea, ha istituito un procedimento univoco a disposizione dei creditori per il recupero crediti nei confronti di debitori che hanno sede in un altro paese comunitario.

Il regolamento ha istituito un "Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento" che consente al creditore di saltare il ricorso al procedimento europeo e di rivolgersi ai tribunali del proprio Stato.

Entro 30 giorni dalla presentazione, il Giudice emetterà ingiunzione di pagamento. In caso di mancato accoglimento del ricorso, il Giudice non emetterà ingiunzione, ma il creditore potrà presentare una nuova richiesta di ingiunzione nella forma del decreto europeo. Il creditore non ha possibilità di impugnare il provvedimento di rigetto del decreto ingiuntivo.

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