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Generalita'
Superficie Totale: 45.226 km²
Lingua ufficiale: Estone
Capitale: Tallinn
Forma di Governo: Repubblica parlamentare
Popolazione: 1.340.021 ab.
Valuta: Corona Estone
PIL: 27.207 milioni di $
Ingresso UE: 1 maggio 2004Ingresso nell'ONU: 17 settembre 1991
INFORMAZIONI
Recupero crediti Estonia
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L'azienda
Invenium è un'importante network, da anni affermato nel settore del recupero crediti, che oggi si avvale di una rete di Studi Legali e di 115 uffici dislocati in diverse nazioni. Tra i paesi coperti, lo staff di Invenium si occupa anche del recupero crediti in Estonia.
Lo staff di Invenium è sempre a tua completa disposizione ed è dotato di una importante esperienza nel settore ed è in grado di assicurare un'elevata percentuale di successo delle azioni intraprese!
Richiedi INFORMAZIONIRecupero Crediti in Estonia
Il recupero dei crediti esteri segue una procedura simile a quella nazionale con la differenza di una più complessa fase di ricerca delle informazioni utili alla valutazione della solvibilità del debitore.
Dopo la diffida con messa in mora del debitore, decorsi i termini di legge, si procederà, su autorizzazione del creditore a effettuare un recupero coattivo di tale somma.
I documenti che il creditore è obbligato a fornire: copia delle fatture scadute ed eventualmente copia dell'estratto conto del debitore; ordine di acquisto; lettere di vettura e bolle di consegna; documenti comprovanti precedenti solleciti; corrispondenza col debitore.
Decreto Ingiuntivo per i Paesi della Comunità Europea
Il regolamento n. 1896/2006, in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea, ha istituito un iter univoco per il recupero crediti nei confronti di debitori con sede in un altro paese comunitario.
Il "Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento" consente oggi al creditore di rivolgersi ai tribunali del proprio Stato, saltando il ricorso al procedimento europeo.
Durante i trenta giorni, il Giudice emetterà ingiunzione di pagamento. In caso di mancato accoglimento del ricorso, non emetterà ingiunzione, ma il creditore potrà presentare una nuova richiesta di ingiunzione nella forma del decreto europeo.
Il creditore non ha possibilità di impugnare il provvedimento di rigetto del decreto ingiuntivo.