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Generalità
Superficie Totale: 110.910 km²
Lingua ufficiale: Bulgaro
Capitale: Sofia
Forma di Governo: Repubblica parlamentare
Popolazione: 7.973.673 ab.
Valuta: Lev bulgaro
PIL: 93.569 milioni di $
Ingresso UE: 1° gennaio 2007Ingresso nell'ONU: 14 dicembre 1955
INFORMAZIONI
Recupero crediti Bulgaria
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L'azienda
Invenium è una importante realtà affermata nel settore del recupero crediti, che oggi si avvale di una rete di Studi Legali e di 115 uffici dislocati in diverse nazioni. Tra i paesi coperti, lo staff di Invenium si occupa anche del recupero crediti in Bulgaria.
Lo staff di Invenium si compone di esperti professionisti a tua disposizione, con una importante esperienza nel settore e in grado di assicurare un'elevata percentuale di successo delle azioni intraprese!
Richiedi INFORMAZIONIRecupero Crediti in Bulgaria
Il recupero dei crediti esteri segue lo stesso iter di quello nazionale con la differenza di una più complessa fase di ricerca delle informazioni utili alla valutazione della solvibilità del debitore.
Verrà inviata una diffida con messa in mora del debitore. Decorsi i termini di legge, il debitore viene contattato per verificare i motivi del ritardo del pagamento e solo su autorizzazione del creditore si procederà al recupero coattivo della somma.
I principali documenti che il creditore deve fornire: copia delle fatture scadute ed eventualmente copia dell'estratto conto del debitore; ordine di acquisto; lettere di vettura e bolle di consegna; documenti comprovanti precedenti solleciti; corrispondenza col debitore.
Decreto Ingiuntivo per i Paesi della Comunità Europea
Il regolamento n. 1896/2006, in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea, ha istituito un procedimento univoco a disposizione dei creditori per il recupero crediti nei confronti di debitori con sede in un altro paese comunitario.
Il "Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento" consente oggi al creditore di rivolgersi ai tribunali del proprio Stato, saltando il ricorso al procedimento europeo.
Nei 30 giorni dalla presentazione, il Giudice dovrà emettere ingiunzione di pagamento. In caso di mancato accoglimento del ricorso, non emetterà ingiunzione, ma il creditore potrà presentare una nuova richiesta di ingiunzione nella forma del decreto europeo.
Il creditore non ha possibilità di impugnare il provvedimento di rigetto del decreto ingiuntivo.