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Generalità
Superficie Totale: 30.510 km²
Lingua ufficiale: Olandese, francese e tedesco
Capitale: Bruxelles
Popolazione: 10.309.725 ab.
Forma di Governo: Monarchia parlamentare federale
Valuta: Euro
PIL: 389.518 milioni di $
Ingresso nell'ONU: 27 dicembre 1945 Festa Nazionale: 21 luglio
INFORMAZIONI
Recupero crediti Belgio
Affidati agli specialisti nel recupero crediti!
Chi siamo
Invenium nasce negli anni '90 e si avvale di una importante rete di Studi Legali con 115 uffici in diverse nazioni. Tra tutti i paesi coperti, lo staff di Invenium si occupa anche del recupero crediti in Belgio.
La Società vanta la collaborazione di riconosciuti professionisti con una grandissima esperienza nel settore, capaci di assicurare un'elevata percentuale di successo, anche grazie al coinvolgimento di studi legali in loco.
Richiedi INFORMAZIONIRecupero Crediti in Belgio
Il recupero dei crediti esteri segue lo stesso iter di quello nazionale con la differenza, data la distanza, di una più complessa fase di ricerca delle informazioni utili alla valutazione della solvibilità del debitore.
In un secondo momento, l’ufficio legale invierà una diffida con messa in mora del debitore. Decorsi i termini di legge, su autorizzazione del creditore si procederà al recupero coattivo della somma.
Questa la documentazione necessaria per tale procedimento: copia delle fatture scadute ed eventualmente copia dell'estratto conto del debitore; ordine di acquisto; lettere di vettura e bolle di consegna; documenti comprovanti precedenti solleciti; corrispondenza col debitore.
Decreto Ingiuntivo per i Paesi della Comunità Europea
Il regolamento n. 1896/2006, in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea, ha istituito un procedimento univoco a disposizione dei creditori per il recupero crediti nei confronti di debitori che hanno sede in un altro paese comunitario.
Si tratta di un "Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento" che consente al creditore di saltare il ricorso al procedimento europeo e di rivolgersi ai tribunali del proprio Stato.
Entro 30 giorni da tale presentazione, il Giudice emetterà ingiunzione di pagamento. In caso di mancato accoglimento del ricorso, il creditore potrà presentare una nuova richiesta di ingiunzione nella forma del decreto europeo e non avrà la possibilità di impugnare il provvedimento di rigetto del decreto ingiuntivo.