• Generalità

    Superficie Totale: 83.858 km²
    Lingua ufficiale: Tedesco
    Capitale: Vienna
    Popolazione: 8.356.707 ab.
    Forma di Governo: Repubblica parlamentare federale
    Valuta: Euro
    PIL: 328.571 milioni di $
    Ingresso UE: 1 gennaio 1995

    Ingresso nell'ONU: 14 dicembre 1955 Festa Nazionale: 26 Ottobre

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INFORMAZIONI

Recupero crediti in Austria

Soluzioni personalizzate per il recupero dei crediti insoluti

Chi siamo

Invenium, società attiva dagli anni '90, gestisce il recupero crediti in Austria affidandosi a collaboratori esperti e gestendo ogni pratica con un approccio professionale ed orientato ai risultati.

La Società, facente parte di un network internazionale con 90 Studi Legali e 115 uffici in diversi Paesi, gestisce il recupero crediti in Austria privilegiando la via stragiudiziale, ovvero cercando di non intentare un'azione legale evitando cause lunghe e costose.

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Contenzioso in materia commerciale

Le controversie di diritto civile elencate all'articolo 51 della legge sulla procedura civile e l'organizzazione giudiziaria (Juridiktionsnorm) sono trattate con procedimento civile e comportano poche norme particolari.
Tuttavia, in questo tipo di cause giudicate da un organo collegiale (Senat) in primo e in secondo grado (ma non dinanzi alla Corte suprema) partecipa anche un giudice popolare proveniente dall'ambiente del commercio.

Controversie stragiudiziali in materia commerciale

Nella maggior parte dei casi abbiamo: i Bezirksgerichte che deliberano in primo grado, i Landesgerichte in secondo grado, e la Oberster Gerichtshof in ultimo grado.
In questo tipo di procedimento la funzione giudicante è esercitata di solito da un giudice unico o un giurista in primo grado e da organi collegiali composti da tre o cinque giudici togati, rispettivamente, in secondo e terzo grado.

Imposta sul valore aggiunto

La normativa austriaca dell’imposta sul valore aggiunto è disciplinata dalla legge n. 663 del 1994 (Umsatzsteuergesetz), con cui l’Austria si è uniformata alla normativa europea dando esecuzione alla sesta direttiva Cee in materia. Tenuti al pagamento dell’imposta sono coloro che esercitano un’attività commerciale o professionale autonoma.

Dichiarazioni iva periodiche

In linea di principio, ogni operatore soggetto all’imposta è tenuto a compilare dichiarazioni Iva periodiche in cui va indicata l’imposta dovuta (a titolo di acconto) o il credito spettante in base ai calcoli da lui stesso effettuati. In particolare la presentazione di dichiarazioni Iva provvisorie ha scadenza mensile mentre la dichiarazione annuale definitiva deve essere presentata entro il successivo 31 marzo.

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